diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 166 del 1980

Decisione
decisa il 1980-11-27, depositata il 1980-12-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:166
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 16307

  • Tabacchi
  • Monopolio statale per la vendita
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 209/1976.

Norme impugnate

  • art. 45 legge 17 luglio 1942, n. 907

Parametri

Massima n. 16308

  • Tabacchi
  • Monopolio statale
  • Ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 164/1974 e 6/1978 e O. nn. 279/1974, 43/1975, 89/1975, 182/1975 e 245/1975, 62/1976 e 231/1976, 134/1977 e 158/1977.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promossi con tre ordinanze emesse il 1 dicembre 1975 dal tribunale di Ascoli Piceno nei procedimenti penali a carico di Panella Umberto, Melega Giuseppe e Donno Antonio rispettivamente iscritte ai nn. 270, 271 e 272 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20 luglio 1977. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 febbraio 1929, n. 4, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la prima questione, relativa alla legittimità costituzionale dei monopoli tabacchi, è stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 209/1976 e che la seconda questione, relativa alla cd. ultrattività delle norme penali finanziarie è stata dichiarata non fondata dalle sentenze nn. 164/1974 e 6/1978 e manifestamente infondata dalle ordinanze nn. 279/1974; 43, 89, 182 e 245/1975; 62 e 231/ 1976; 134 e 158/1977.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze