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Sez. L, Sentenza n. 21520 del 10/10/2014 (Rv. 632811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratto di somministrazione di lavoro - Art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Proroga - Forma scritta - Necessità - Mancanza - Nullità del contratto - Conseguenze - Trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di lavoro, l'art. 22, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto, sicché la proroga deve essere espressione di una dichiarazione di volontà manifesta di tutti i contraenti e la mancanza della relativa forma scritta, richiesta "ad substantiam", determina la nullità del contratto, ex art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 276 cit., con conseguente trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21 com. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21 com. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21 com. 4, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)