Sez. L, Sentenza n. 1058 del 21/01/2016 (Rv. 638515 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Proroga - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Compatibilità con il diritto comunitario - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo "ratione temporis" applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, ma, in tale evenienza, il successivo art. 5, prescrive maggiorazioni retributive e, ove la prosecuzione del rapporto oltre il termine iniziale o successivamente prorogato superi, a seconda dell'ipotesi, di venti o trenta giorni la durata iniziale del contratto, la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, fermo, in ogni caso, l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga, sicché la suddetta disposizione, inserendosi in un complessivo articolato regime probatorio e sanzionatorio, corredato da limiti temporali massimi, non si pone in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 gennaio 2012, C-586/10), mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attraverso l'imposizione agli Stati membri dell'adozione di almeno una delle misure in essa enunciato
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)