Sez. 1, Sentenza n. 1580 del 20/02/1997 (Rv. 502582 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Entrata in vigore - Giudizi in corso - Cessione volontaria - Riliquidazione dell'indennità - Obbligo dell'amministrazione - Inottemperanza - Risarcimento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
La necessaria negozialità della cessione volontaria del bene nel corso del procedimento espropriativo, e la determinatezza dell'indennità, che l'espropriando può accettare al fine di evitare la decurtazione del 40% dell'importo determinato in applicazione del criterio di cui all'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992 n. 359, impongono che l'espropriante, qualora il giudizio per la determinazione dell'indennità sia in corso all'entrata in vigore della citata norma, è obbligato a sostituire alla determinazione dell'indennità una liquidazione effettuata alla stregua dei nuovi criteri e ad indicarla all'opponente alla stima, onde consentire a questi l'esercizio della facoltà di accettare l'indennità con esclusione dell'abbattimento, spettante, in seguito alla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5 bis, secondo comma, per effetto della sentenza 283 del 1993 della Corte Costituzionale, anche a chi, espropriato al momento di entrata in vigore della legge, abbia ancora pendente il contenzioso relativo all'indennità, e ove l'espropriante non ottemperi, non potrà che discenderne una risarcibile lesione dei diritti dell'espropriato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)