Sez. 2, Sentenza n. 11636 del 29/07/2003 (Rv. 565478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ausiliare incaricato autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio - Rimborso della relativa spesa - Diritto - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 terzo comma della L.319/1980, il consulente tecnico d'ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per l'attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell'incarico, non può essere riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all'attività svolta, per i rilievi dei fabbricati e della strada, da un tecnico incaricato, senza autorizzazione del giudice, dal consulente tecnico.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)