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Sez. 2, Sentenza n. 7499 del 30/03/2006 (Rv. 589273 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ausiliare incaricato autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio - Rimborso della relativa spesa - Diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589273-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Ai sensi dell'art. 7 terzo comma della legge 319/1980, il consulente tecnico d'ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per l'attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell'incarico, con la conseguenza che non può essergli riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all'attività svolta, (nella specie: per i rilievi dei fabbricati e di una strada), da un tecnico da lui incaricato senza autorizzazione del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)