Sez. 1, Sentenza n. 9767 del 15/09/1995 (Rv. 494024 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico d'ufficio - Somme corrisposte per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato - Rimborso - Diritto - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Le prestazioni dell'ausiliario incaricato autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio, richieste al solo scopo di soddisfare esigenze di celerità, non possono essere equiparate - al fine di superare la carenza di autorizzazione del giudice - alle prestazioni di macchine computerizzate alle quali, diversamente, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto ricorrere, essendo ciò incompatibile con le esigenze di buon governo delle spese e di riservatezza, quando non di segretezza, inerenti alla disciplina dell'art. 7 della legge 8 luglio 1980 n. 319 là ove dispone che le prestazioni d'opera di altri soggetti sono consentite solo previa autorizzazione del giudice. Pertanto, anche nel caso summenzionato il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)