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Sez. 3, Sentenza n. 5309 del 08/03/2007 (Rv. 597047 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Fallimento del chiamato - Conseguenze - Improcedibilità della domanda di garanzia - Domanda principale dell'attore - Procedibilità.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597047-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

In ipotesi di chiamata in causa di terzo che introduca una domanda di garanzia, fondata su un distinto rapporto giuridico fra chiamante e chiamato, la dichiarazione di fallimento del chiamato comporta l'improcedibilità di tale domanda di garanzia, ai sensi degli artt. 24 e 52 l.fall. (anche nel testo sostituito dagli artt. 21 e 49, d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5 con decorrenza 16 luglio 12006), ma tale improcedibilità non si riflette sull'autonoma controversia relativa alla domanda principale dell'attore contro il convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)