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Sez. 1, Sentenza n. 3685 del 14/04/1999 (Rv. 525357 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Da parte del convenuto - Fallimento del chiamato - Conseguenze - Attrazione della competenza sulla domanda principale alla sezione fallimentare - Esclusione - Improcedibilità della domanda di garanzia - Domanda principale dell'attore - Procedibilità.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525357-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

La competenza della causa di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, nella quale l'ente pubblico convenuto abbia ottenuto la chiamata in causa della società appaltatrice dei lavori al solo fine di garanzia, appartiene al Tribunale originariamente adito, anche in seguito alla dichiarazione di fallimento del terzo chiamato pronunciata da altro Tribunale, atteso il carattere autonomo e accessorio del rapporto processuale di garanzia, riguardo al quale soltanto va dichiarata l'improcedibilità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)