Sez. 1, Sentenza n. 13584 del 04/12/1999 (Rv. 531855 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Ente pubblico convenuto dal privato per i danni derivati da occupazione appropriativa - Chiamata in causa dell'appaltatore per inadempimento dell'appalto - Garanzia impropria- Causa scindibile - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del chiamato - Vis attractiva del tribunale fallimentare sulla domanda risarcitoria del privato - Esclusione - Competenza del giudice originariamente adito - Permanenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA
La chiamata del terzo, effettuata da un ente pubblico, convenuto per il risarcimento danni dal proprietario di un terreno irreversibilmente trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica, per accertare l'inadempimento al contratto di appalto, è esercizio di azione di garanzia impropria ed introduce una causa autonoma e scindibile tra committente e appaltatore. Pertanto, se quest'ultimo è dichiarato fallito, il tribunale fallimentare non diviene competente a conoscere l'una e l'altra domanda, permanendo invece la competenza del giudice originariamente adito sulla domanda del privato nei confronti dell'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)