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Sez. 3, Sentenza n. 43878 del 30/09/2004 Cc. (dep. 10/11/2004) Rv. 230308 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Esecuzione dell'ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Criteri di valutazione del giudice dell'esecuzione - Pendenza di ricorso al TAR - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230308-01

EDILIZIA - IN GENERE

Al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dal giudice, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che la decisione di sospendere l'ordine non consegue alla mera pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale, in quanto il giudice è chiamato ad una valutazione prognostica dei tempi di definizione, e dei possibili esiti, della procedura pendente valutando in concreto, e contemperando seppure in via provvisoria, i due interessi potenzialmente confliggenti: quello pubblico, alla rapida definizione delle situazioni giuridiche ed alla riparazione del bene giuridico violato attraverso l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; quello (privato) del condannato ad evitare l'irreparabilità di un pregiudizio personale in pendenza di una situazione giuridica controversa).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)