Sez. 3, Sentenza n. 11051 del 30/01/2003 Ud. (dep. 11/03/2003) Rv. 224347 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Esecuzione - Sospensione - In pendenza di procedura di sanatoria - Condizioni e limiti.
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La sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che la mera eventualità di una tale conseguenza in ragione della semplice pendenza della procedura non giustifica, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica, la sospensione dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)