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Sez. 1, Sentenza n. 5756 del 08/11/1979 (Rv. 402387 - 01)

SICILIA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE - PRIVAZIONE DEL GODIMENTO DI UN FONDO - ILLEGITTIMITA DOVUTA ALLA OMESSA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA ASSEGNAZIONE DEL FONDO AGLI AVENTI DIRITTO EX LEGGE REGIONALE SICILIANA N 104 DEL 1950 - SENTENZA DI CONDANNA DELL'ESA AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO RELATIVAMENTE AD UNA DETERMINATA ANNATA AGRARIA - SUCCESSIVA CONTROVERSIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO RELATIVO AD ALTRA ANNATA AGRARIA - RIESAME DEL CARATTERE ILLECITO DEL COMPORTAMENTO DELL'ESA - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402387-01

SICILIA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE - PRIVAZIONE DEL GODIMENTO DI UN FONDO - ILLEGITTIMITA DOVUTA ALLA OMESSA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA ASSEGNAZIONE DEL FONDO AGLI AVENTI DIRITTO EX LEGGE REGIONALE SICILIANA N 104 DEL 1950 - SENTENZA DI CONDANNA DELL'ESA AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO RELATIVAMENTE AD UNA DETERMINATA ANNATA AGRARIA - SUCCESSIVA CONTROVERSIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO RELATIVO AD ALTRA ANNATA AGRARIA - RIESAME DEL CARATTERE ILLECITO DEL COMPORTAMENTO DELL'ESA - PRECLUSIONE - LIMITI.*

In tema di riforma agraria in Sicilia, la sentenza, passata in giudicato, che condanni l'ente di sviluppo agricolo (ESA) al risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo, con riguardo ad una determinata annata agraria, in relazione alla illegittima privazione del godimento del bene, perche non seguita dagli Atti necessari alla sua consegna ed assegnazione agli aventi diritto, secondo le previsioni della legge regionale n 104 del 27 dicembre 1950, preclude, in altra controversia promossa dallo stesso proprietario per il risarcimento dei danni inerenti ad annata agraria successiva, il riesame del carattere illecito del comportamento dell'ente solo nei limiti in cui siano pacificamente immutati i presupposti di fatto e di diritto di quell'accertamento, e non anche, pertanto, qualora si deduca, da parte del convenuto, la sopravvenienza di elementi modificativi, come la perdita della disponibilita del fondo, e la conseguente impossibilita di attivare l'indicato procedimento ablatorio. (V 524/76, mass n 379189).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)