Sez. 3, Sentenza n. 524 del 17/02/1976 (Rv. 379189 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PLURALITA DI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI PER IL MEDESIMO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DI UNA QUESTIONE FONDAMENTALE - RIESAME NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - PRECLUSIONE - FINALITA DIVERSE DEI GIUDIZI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO SULLA SUSSISTENZA DI UN DEBITO COMPIUTO NEL GIUDIZIO MONITORIO; SUCCESSIVO GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALL'ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO PASSATO IN GIUDICATO).*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - PLURALITA DI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI PER IL MEDESIMO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DI UNA QUESTIONE FONDAMENTALE - RIESAME NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - PRECLUSIONE - FINALITA DIVERSE DEI GIUDIZI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO SULLA SUSSISTENZA DI UN DEBITO COMPIUTO NEL GIUDIZIO MONITORIO; SUCCESSIVO GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALL'ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO PASSATO IN GIUDICATO).*
Quando due giudizi fra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che decidono su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e che abbiano costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalita diverse dal primo. (nella specie con decreto ingiuntivo, passato in giudicato, l'intimato era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di prezzo di un contratto di compravendita. Successivamente, essendo stato tale provvedimento eseguito in via coattiva, l'intimato chiedeva, in separato giudizio, la condanna della controparte al risarcimento dei danni arrecatigli da tale esecuzione, asserendo che questa era stata compiuta dal convenuto con la consapevolezza che il contratto posto a base del decreto era stato concluso con soggetto diverso da esso attore e che, pertanto, quest'ultimo non era l'effettivo soggetto passivo del credito azionato. I giudici del merito hanno respinto la domanda sul presupposto che lo accertamento sulla sussistenza del debito, compiuto nel giudizio monitorio faceva stato anche nel successivo giudizio di risarcimento. La suprema Corte ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima). (Conf 3487/71, mass n 355123; (Conf 333/71, mass n 349851).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)