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Sez. L, Sentenza n. 5933 del 20/11/1984 (Rv. 437593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO SOTTRATTO ALL'APPLICABILITÀ DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - PROPOSIZIONE DI NUOVA DOMANDA DI DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL MEDESIMO LICENZIAMENTO PER INTIMAZIONE IN COSTANZA DI MALATTIA - PRECLUSIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MATURATE FINO AL MOMENTO DELLA CONSEGUITA EFFICACIA DEL RECESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO SOTTRATTO ALL'APPLICABILITÀ DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - PROPOSIZIONE DI NUOVA DOMANDA DI DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL MEDESIMO LICENZIAMENTO PER INTIMAZIONE IN COSTANZA DI MALATTIA - PRECLUSIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MATURATE FINO AL MOMENTO DELLA CONSEGUITA EFFICACIA DEL RECESSO - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile implica che il risultato di un processo (conclusosi appunto con sentenza passata in giudicato) non possa più essere messo in discussione mediante ragioni o argomentazioni che in quello stesso processo avrebbero potuto essere fatte valere dall'interessato. Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la legittimità di un licenziamento, siccome sottratto all'applicabilità delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, la cui tutela sia stata invocata dal lavoratore nel relativo procedimento, preclude la proposizione di una nuova domanda intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del medesimo licenziamento, sotto il profilo della sua intimazione in costanza di malattia, ed è compatibile soltanto con la domanda avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate fino al momento della conseguita efficacia del recesso, la quale, nel presupposto, ormai irrevocabilmente accertato, della validità di questo, va differita alla data di guarigione della malattia o a quella di scadenza del periodo di comporto. (V 5756/79, mass n 402387; (V 524/76, mass n 379189; (V 5447/77, mass n 389103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)