Sez. 2, Sentenza n. 42043 del 17/09/2010 Ud. (dep. 26/11/2010) Rv. 248872 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli - Limiti - Pronuncia della sentenza di assoluzione in primo grado - Pendenza del procedimento in grado di appello.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, la più favorevole disciplina contenuta nella legge n. 251 del 2005 non trova applicazione nei procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, è già stata pronunciata la sentenza di primo grado, anche se di assoluzione. (V. Corte cost., sent. n. 393 del 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)