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Sez. 6, Sentenza n. 7112 del 25/11/2008 Ud. (dep. 18/02/2009) Rv. 242421 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Norme transitorie - Pendenza del procedimento in appello in caso di sentenza di assoluzione - Individuazione - Emissione del decreto di citazione per il giudizio.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242421-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione, il momento determinante per stabilire la pendenza del procedimento in appello va individuato nell'emissione del decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)