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Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011 Ud. (dep. 24/04/2012) Rv. 252012 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla l. n. 251 del 2005 - Applicazione retroattiva delle norme più favorevoli - Limiti - Pronunzia assolutoria di primo grado - Pendenza del procedimento in grado di appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252012-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)