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Sez. L, Sentenza n. 6296 del 25/10/1983 (Rv. 431031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - RAPPRESENTATA DA UN UNICO PROCURATORE - FORME E REQUISITI - CONTRO RICORSO IN CASSAZIONE - PLURALITÀ DI COPIE - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - RAPPRESENTATA DA UN UNICO PROCURATORE - FORME E REQUISITI - CONTRO RICORSO IN CASSAZIONE - PLURALITÀ DI COPIE - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*

Il principio secondo cui la notificazione dell'atto d'impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l'impugnazione è proposta, ancorché unico sia il procuratore presso il quale queste abbiano eletto domicilio, non può estendersi agli Atti che - come il controricorso per Cassazione - mirino a resistere al gravame, per i quali è sufficiente la notifica in unica copia ai ricorrenti nel domicilio eletto presso il comune difensore. (V 2682/82, mass n 420751; (V 911/66, mass n 321817).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)