diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 08/05/1982 (Rv. 420751 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO SENTENZA - COMUNICAZIONE EX ART. 47, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - EFFETTI - PROCEDIMENTI RIUNITI IN MATERIA DI LAVORO - PARTI COSTITUITE CON UN UNICO PROCURATORE - NOTIFICAZIONE EX ART. 170, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420751-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO SENTENZA - COMUNICAZIONE EX ART. 47, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - EFFETTI - PROCEDIMENTI RIUNITI IN MATERIA DI LAVORO - PARTI COSTITUITE CON UN UNICO PROCURATORE - NOTIFICAZIONE EX ART. 170, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*

La comunicazione del deposito della sentenza, che, a norma dell'art. 47 secondo comma cod. proc. civ., segna il "dies a quo" del termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di Competenza, anche rispetto ai processi disciplinati dal rito del lavoro, va effettuata, ove più parti siano costituite con unico procuratore, ancorché in relazione a procedimenti riuniti, mediante consegna (a mano o per mezzo di ufficiale giudiziario) di un unico biglietto di cancelleria al procuratore medesimo (art. 170 secondo comma cod. proc. civ.). (V 2094/79, mass n 398472).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)