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Sez. L, Sentenza n. 3772 del 22/06/1985 (Rv. 441357 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AGLI ATTI CON I QUALI SI RESISTE AL GRAVAME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441357-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AGLI ATTI CON I QUALI SI RESISTE AL GRAVAME - ESCLUSIONE.*

Il principio che la notifica dell'atto d'impugnazione a più parti domiciliate presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, è inesistente, in quanto determina un'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro cui l'impugnazione è diretta, non è estensibile agli Atti che, come il controricorso, mirino a resistere al gravame, per i quali è sufficiente la notifica in unica copia nel domicilio eletto dai ricorrenti principali presso il comune difensore; ne consegue che, nel caso in cui il controricorso, così notificato, contenga anche il ricorso incidentale, tale impugnazione è inammissibile, potendosi tener conto del controricorso solo ed in quanto atto difensivo. (V 6296/83, mass n 431031; (V 5980/81, mass n 416762).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)