Sez. L, Sentenza n. 3772 del 22/06/1985 (Rv. 441357 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AGLI ATTI CON I QUALI SI RESISTE AL GRAVAME - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AGLI ATTI CON I QUALI SI RESISTE AL GRAVAME - ESCLUSIONE.*
Il principio che la notifica dell'atto d'impugnazione a più parti domiciliate presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, è inesistente, in quanto determina un'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro cui l'impugnazione è diretta, non è estensibile agli Atti che, come il controricorso, mirino a resistere al gravame, per i quali è sufficiente la notifica in unica copia nel domicilio eletto dai ricorrenti principali presso il comune difensore; ne consegue che, nel caso in cui il controricorso, così notificato, contenga anche il ricorso incidentale, tale impugnazione è inammissibile, potendosi tener conto del controricorso solo ed in quanto atto difensivo. (V 6296/83, mass n 431031; (V 5980/81, mass n 416762).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)