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Sez. 5, Ordinanza n. 10105 del 21/02/2024 Cc. (dep. 08/03/2024) Rv. 286109-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro - Istanza proposta a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 161 del 2017 - Competenza a provvedere - Individuazione - Regime d'impugnazione.
Stato
decisa il 2024-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286109-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Nel procedimento di prevenzione, dopo le modifiche introdotte dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte a ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale in composizione collegiale, che provvede "de plano", e, avverso tale decisione, è ammessa opposizione al medesimo tribunale sempre in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Legge 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 14 com. 1 lett. A, Legge 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 47 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)