Sez. 1, Sentenza n. 47383 del 29/11/2024 Cc. (dep. 23/12/2024) Rv. 287292-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Sequestro finalizzato alla confisca - Ordinanza di sgombero - Istanza di differimento - Rigetto - Opposizione - Incompatibilità a comporre il collegio del giudice che ha deciso sull’istanza - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In materia di prevenzione, il giudice che ha fatto parte del collegio che ha rigettato "de plano" l'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro può legittimamente comporre il collegio nel giudizio di opposizione, in quanto l'incompatibilità presuppone che le valutazioni di merito appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, integrando un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 47 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)