Sez. 1, Sentenza n. 3284 del 17/12/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158452 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISPETTIVO AMBITO DI APPLICAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISPETTIVO AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art. 62 n. 6 cod. pen. prevede due distinte ed autonome circostanze attenuanti, entrambe di natura soggettiva, nelle quali l'operoso pentimento del colpevole viene preso in considerazione in relazione ai concreti effetti che esso abbia avuto sul danno causato dal reato; mentre nella prima ipotesi tale danno è inteso in senso civilistico, come lesione patrimoniale, o non patrimoniale, ma economicamente risarcibile (art. 185 capoverso cod. pen.; art. 2059 cod. civ.), nella seconda esso è invece considerato - unitamente al pericolo di danno - nel suo significato penalistico, e cioè quale lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice. (Conf mass n 153015).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)