Sez. 5, Sentenza n. 6303 del 06/06/1985 Ud. (dep. 24/06/1985) Rv. 169911 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NORMA APPLICABILE - IPOTESI CONTENUTE - AUTONOMIA - EFFETTI - NEI REATI DIVERSI DA QUELLI CONTRO IL PATRIMONIO - FUNGIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NORMA APPLICABILE - IPOTESI CONTENUTE - AUTONOMIA - EFFETTI - NEI REATI DIVERSI DA QUELLI CONTRO IL PATRIMONIO - FUNGIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le due ipotesi attenuatrici del reato, contenute nell'art. 62 n. 6 cod. pen., hanno sfere di applicazione normalmente autonome. Infatti, l'operoso pentimento del colpevole è correlato rispettivamente al danno inteso in senso civilistico, e cioè come lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; ed al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi. (V mass n 121986; (V mass n 158452, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)