Sez. 2, Sentenza n. 2000 del 28/04/1989 (Rv. 462599 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO PRECEDENTEMENTE INIZIATO - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO PRECEDENTEMENTE INIZIATO - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE.*
Poiché l'Estinzione di un processo per inattività delle parti può essere dichiarata incidenter tantum dal giudice di un diverso processo, questi, pur rilevando l'identità di parti e di oggetto, deve astenersi dal dichiarare la litispendenza qualora rilevi che l'altro processo, precedentemente iniziato, si è estinto. (V 2462/84, mass n 434489; (Conf 1818/73, mass n 364795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)