Sez. L, Sentenza n. 9393 del 07/09/1993 (Rv. 483690 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Di primo grado | Notificazione dell'atto d'appello e successivo ricorso per cassazione per ritenuta esperibilità di questo solo mezzo - Ammissibilità - Previo rispetto del termine breve - Necessità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Di primo grado
Posto che la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta, nel caso in cui il soccombente contro la sentenza di primo grado (non notificata) proponga una prima impugnazione davanti al giudice di appello e successivamente (ritenendo la sentenza impugnabile solamente per cassazione) una seconda impugnazione con ricorso in sede di legittimità, tale secondo ricorso in tanto può essere considerato ammissibile in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)