Sez. 3, Sentenza n. 1162 del 05/02/1998 (Rv. 512240 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Atto di appello sottoscritto da procuratore "extra districtum" - Nullità - Conseguenze - Consumazione del diritto all'impugnazione - Esclusione - Notificazione dell'impugnazione - Effetti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
La nullità dell'atto d'appello (nella specie perché il sottoscritto da procuratore "extra districtum") comporta che il diritto di impugnazione, anziché consumato come nel caso di inammissibilità del gravame ex art. 358 cod. proc. civ., deve considerarsi non esercitato. Tuttavia, ciò non incide sull'applicabilità del generale principio desumibile dal comma secondo dell'art. 326 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale alla notificazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)