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Sez. 1, Sentenza n. 12227 del 15/11/1991 (Rv. 474645 - 01)

Impresa - Registro delle imprese | Iscrizione - Istanza di cancellazione - Corte d'Appello in sede di reclamo - Conferma della decisione del Tribunale di improponibilità di detta istanza - Relativo provvedimento - Natura - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474645-01

Impresa - Registro delle imprese

In tema di iscrizione nel registro delle imprese, previsto dall'art. 2188 cod. civ., il provvedimento camerale con cui la Corte di Appello, in sede di reclamo, confermi la decisione del Tribunale, che abbia dichiarato l'improponibilità dell'istanza al giudice del registro per la cancellazione della detta iscrizione per carenza dei relativi requisiti, non avendo natura decisoria neppure con riguardo alla competenza del giudice del registro, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2191, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)