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Sez. 1, Ordinanza n. 5390 del 11/03/2005 (Rv. 580164 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione - Resi dal giudice del registro - Decreto del tribunale di inammissibilità del reclamo - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580164-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto del tribunale che neghi l'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice del registro ha annullato il decreto del conservatore dei registri di rifiuto dell'iscrizione di alcuni componenti del consiglio di amministrazione di una società municipalizzata, disponendo che si proceda all'iscrizione. Trattasi infatti di provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che può formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè del carattere di decisorietà in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione del pubblico registro a tutela di interessi generali. Nè il ricorso per cassazione è ammissibile se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri dell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2192, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)