Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 21/03/1996 (Rv. 496474 - 01)
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE | Controversia in tema di IVA - Condono fiscale di cui al D.L. n. 429 del 1982 - Prova della presentazione della dichiarazione integrativa e della liquidazione definitiva da parte dell'Ufficio - Necessità.
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE
La definizione per condono di una controversia in tema d'I.V.A, secondo le previsioni del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), postula che, nel corso del procedimento, sia fornita prova della dichiarazione integrativa e della liquidazione definitiva da parte dell'ufficio (art. 32). Ne consegue che, in difetto di tale prova, l'eventuale presentazione di detta dichiarazione e l'eventuale intervento di detta liquidazione rimangono ininfluenti, restando preclusa ogni possibilità di condizionare gli effetti della decisione nel merito della causa al successivo riscontro del verificarsi delle relative evenienze.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)