Sez. 1, Sentenza n. 2144 del 04/03/1994 (Rv. 485588 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Cessazione - In genere | Amministratori nominati dall'assemblea - Scadenza insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina - Disciplina ex art. 2386 cod. civ. - Portata.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Cessazione - In genere
L'art. 2386 cod. civ. - il quale prevede (con disposizione, peraltro, derogabile dalla privata autonomia) che amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina - trova applicazione solo con riguardo al caso di sostituzione degli amministratori venuti a mancare (per dimissioni o altra causa) anteriormente alla scadenza del loro mandato e sempre che la sostituzione stessa debba essere compiuta per il venir meno della maggioranza degli amministratori stessi, non anche quando essa concerna una quota inferiore ovvero casi di regolare compimento del mandato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)