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Sez. 1, Sentenza n. 8612 del 05/09/1997 (Rv. 507611 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Singoli componenti del consiglio di amministrazione - Scadenza del mandato - Diritto di permanenza in carica - Fino alla completa sostituzione del consiglio di amministrazione - Nonostante la scadenza del mandato - Configurabilità in mancanza di esplicita previsione statutaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507611-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Il principio di diritto secondo il quale al componente del consiglio di amministrazione di una società va riconosciuta la facoltà di permanenza in carica, nonostante la scadenza del suo mandato, fino a quando non siano stati sostituiti tutti gli altri componenti del consiglio medesimo non è rinvenibile in alcuna delle norme stabilite dall'ordinamento in tema di società e, in particolare, né nell'art. 2385, secondo comma cod. civ. (che ha soltanto lo scopo di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione, ma non consente di far permanere in carica il precedente amministratore, nonostante la sua sostituzione), né nel successivo art. 2386 (che disciplina la sola ipotesi della sostituzione degli amministratori di nomina assembleare, nel caso che alcuni di essi vengano a mancare nel corso del mandato e, cioè, anteriormente alla cessazione naturale del loro incarico), costituendo, per converso, la clausola "simul stabunt, simul cadent" una evidente deroga, "in subiecta materia", alle disposizioni legislative, la liceità della quale si riconnette direttamente al principio della libertà di manifestazione della autonomia privata che non contrasti con norme imperative, ma la cui validità risulta inderogabilmente condizionata alla esistenza di una esplicita previsione statutaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)