diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 02/04/1999 (Rv. 524887 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Azione relativa - Committente e proprietario attuale dell'immobile - Legittimazione attiva - Sussistenza - Esclusione in concreto di uno dei due suddetti legittimati - Ammissibilità - Criterio.
Stato
decisa il 1999-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524887-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In materia di appalto, poiché l'art. 1669 cod. civ. attribuisce espressamente al committente l'azione di responsabilità per i difetti di cose immobili, ivi prevista, la legittimazione di tale soggetto non può essere esclusa per il fatto che, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità in argomento, l'azione stessa può essere esperita anche dall'attuale proprietario che non abbia avuto alcun rapporto con l'appaltatore. Si tratta, infatti, di due legittimazioni che, in astratto, sono concorrenti sicché solo in concreto l'una o l'altra può essere esclusa, in considerazione del particolare atteggiarsi dell'interesse alla causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)