Sez. 2, Sentenza n. 7550 del 27/08/1994 (Rv. 487780 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Rovina di edificio e gravi difetti di costruzione - Danno ascrivibile a cattiva progettazione ed a cattiva esecuzione dell'opera - Responsabilità del progettista e del costruttore - Sussistenza - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
In tema di rovina di edificio e di gravi difetti di costruzione, l'art. 1669 cod. civ. è applicabile non soltanto nei riguardi del costruttore, ma anche nei confronti del progettista, la cui responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso fra le parti per assumere il connotato della responsabilità per fatto illecito, con la conseguenza che tanto il costruttore che il progettista sono tenuti a risarcire integralmente il danneggiato quando entrambi abbiano concorso a causare il danno, quando cioè questo sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)