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Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 14/07/1972 (Rv. 359886 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO CREDITORE - CREDITO ILLIQUIDO E INESIGIBILE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359886-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO CREDITORE - CREDITO ILLIQUIDO E INESIGIBILE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Il terzo creditore legittimato ad esercitare l'Azione di simulazione non e soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacche anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile. (nella specie, il terzo era creditore in virtu di sentenza di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede, danni sull'ammontare dei quali era stata assegnata una provvisionale, peraltro gia corrisposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)