diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4452 del 25/11/1976 (Rv. 383175 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI CREDITORI - AZIONE DI SIMULAZIONE DELLA VENDITA - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE DEL VENDITORE SIMULATO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - LIQUIDITA, CERTEZZA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383175-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI CREDITORI - AZIONE DI SIMULAZIONE DELLA VENDITA - LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE DEL VENDITORE SIMULATO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - LIQUIDITA, CERTEZZA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art 1416 secondo comma cod civ, per far valere la simulazione della vendita stipulata dal proprio debitore, va riconosciuta sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza. (V 2433/72, mass n 359886).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)