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Sez. 3, Sentenza n. 5154 del 17/09/1981 (Rv. 415946 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO CREDITORE - CREDITO ILLIQUIDO ED INESIGIBILE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CREDITO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE QUANTO ALL'ENTITÀ E NON ALL'ESISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415946-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO CREDITORE - CREDITO ILLIQUIDO ED INESIGIBILE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN CREDITO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE QUANTO ALL'ENTITÀ E NON ALL'ESISTENZA.*

Il terzo creditore legittimato ad esercitare l'Azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile. (nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale aveva affermata la legittimazione a proporre l'Azione di simulazione da parte del terzo, titolare di un credito del quale era sottoposta a condizione l'entità e non la esistenza). (V. 4452/76, mass. N. 383175; (Conf. 2433/72, mass. N. 359886, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)