Sez. 1, Sentenza n. 9510 del 08/09/1999 (Rv. 529721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi maturati sui crediti di imposta vantati dal contribuente - Regime previsto dal d.P.R. n. 597 del 1973 - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Nel vigore del regime di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, gli interessi maturati sui crediti di imposta vantati dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, non vanno inclusi nel reddito imponibile, attesa la loro natura meramente "compensativa" e, quindi, la loro non qualificabilità - neanche quando il contribuente sia un istituto di credito - né come reddito di capitale, né come reddito di impresa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)