diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12318 del 28/11/1995 (Rv. 494856 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi su crediti di imposta - Tassabilità - Decorrenza - Disciplina ex art. 56 d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494856-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Gli interessi maturati sui crediti di imposta nei confronti dell'amministrazione da una società di capitali nel vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 non vanno inclusi nell'imponibile perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito di impresa. Tale principio, peraltro, è stato modificato dall'art. 56 del testo unico approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai sensi del quale tutti gli interessi conseguiti dal soggetto, che produce reddito di impresa, sono assoggettati a tassazione e la relativa innovazione opera retroattivamente per i periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui all'art. 56, senza che tale retroattività a sfavore del contribuente, disposta dal legislatore, si ponga in contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 52 CORTE COST., DPR 02/12/1986 num. 2917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)