Sez. 1, Sentenza n. 4229 del 07/05/1996 (Rv. 497438 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi su crediti di imposta - Tassabilità - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti della amministrazione, nel vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non vanno inclusi nel reddito imponibile, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito di impresa. Tale principio, peraltro, è stato modificato dall'art. 56 del testo unico approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da soggetto che produce reddito di impresa e tale disciplina opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto art. 56, senza che il presupposto per la retroazione dello "ius superveniens" venga in concreto meno per aver presentato il contribuente dichiarazione rettificativa della precedente, escludendo i menzionati interessi dal reddito di impresa, e senza che possa ritenersi applicabile la disposizione di sanatoria prevista dall'art. 21, terzo comma, lett. b), del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989 n. 154.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)