Sez. L, Sentenza n. 2845 del 05/04/1990 (Rv. 466449 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - DISCIPLINA NELL'IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - DISCIPLINA NELL'IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La disciplina sull'improcedibilità dell'appello stabilita dal primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. non è applicabile nelle controversie di lavoro, giacché nel giudizio di appello disciplinato da tale rito - mentre è escluso che possa configurarsi la prima delle ipotesi considerate da detta norma (mancata Costituzione dell'appellante fino alla prima udienza davanti all'istruttore), non essendo prevista la figura del giudice istruttore e realizzandosi la proposizione del gravame e la Costituzione dell'appellante con il deposito del ricorso - non può trovare applicazione la disposizione relativa alla seconda situazione prevista dalla stessa norma (mancata comparizione alla prima udienza davanti all'istruttore dell'appellante già costituito), in quanto il rinvio della causa ad una nuova udienza non avrebbe giustificazione diversa dall'assenza dell'appellante e, pertanto, infrangerebbe il divieto delle udienze di mero rinvio. Ne consegue che, ove l'appellante non compaia all'udienza di discussione, il collegio deve decidere nel merito l'impugnazione e non già rinviare la causa ad una successiva udienza o pronunciare immediatamente l'improcedibilità del gravame. (Conf 104/87, mass n 449894; (Conf 3270/85, mass n 440932; (Conf 1284/82, mass n 419727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)