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Sez. L, Ordinanza n. 1238 del 11/01/2024 (Rv. 669737-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione autentica ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001 – Ricomprensione della quota del 70 per cento del c.d. risparmio farmaceutico maturata dopo il 31 dicembre 1996 - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669737-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di personale dirigente non medico del SSN, per effetto dell'art. 1, comma 2, del c.c.n.l. 12 luglio 2001, recante norma d'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel fondo della retribuzione di risultato non rientra la quota pari al 70% del risparmio farmaceutico maturata successivamente al 31 dicembre 1996.

Contr. Coll. 12/07/2001 art. 1 com. 2, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2 lett. A, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 62 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)