Sez. U - , Sentenza n. 30222 del 15/12/2017 (Rv. 646331 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Determinazione del fondo della retribuzione di risultato – Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 – Interpretazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di criteri di determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, l’art. 61, comma 2, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, con l’espressione “quote storiche spettanti”, fa riferimento a quelle individuate secondo quanto previsto dal d.P.R. del 1990 n. 384, sulla base del valore unitario del “plus orario”, come determinato nell’art. 61, comma 7, moltiplicato per il numero massimo delle ore di “plus orario” consentito, ex art. 61, comma 2, dello stesso d.P.R., e per le unità di personale impegnato nell’attività incentivata; così individuata la quota massima spendibile, ad essa va applicata la riduzione del trenta per cento, prevista dall’art.8, comma 3, della l. del 1993 n. 537.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 61, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)