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Sez. L - , Sentenza n. 9319 del 07/04/2021 (Rv. 660956 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione autentica ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001 - Conseguenze - Accordi regionali - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660956-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, di cui all'art. 61, comma 2, lettera a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, per "quote storiche", spettanti a ciascun ruolo, si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione del citato art. 61, in quanto l'espressione "quote storiche", come confermato anche dall' interpretazione autentica della norma ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001, sta ad indicare le quote come "originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990", nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al c.c.n.l. 1994-1997, e prima del passaggio al nuovo sistema, quindi anche in attuazione degli accordi regionali.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2 lett. A, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 57, Contr. Coll. 12/07/2001 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)