Sez. 2, Sentenza n. 2905 del 07/09/1968 (Rv. 335649 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DI INABILITA PERMANENTE PER DUE SUCCESSIVI INFORTUNI - TERMINE PRESCRIZIONALE DELL'ART. 67 DEL RD N 1765 DEL 1935 - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DI INABILITA PERMANENTE PER DUE SUCCESSIVI INFORTUNI - TERMINE PRESCRIZIONALE DELL'ART. 67 DEL RD N 1765 DEL 1935 - APPLICABILITA.*
La prestazione prevista dall'art 11 del RD 15 dicembre 1936, n 2276, sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro rientra tra quelle elencate nell'art. 21 del decreto n. 1765 del 1935 per il conseguimento delle quali l'Azione va esercitata nel termine prescrizionale fissato nello art. 67 del decreto stesso. Detta prestazione, infatti, si concreta nella concessione di una rendita, che differisce da quella normalmente accordata per il caso di infortunio singolo con esiti di inabilita permanente, solo per il fatto che la stessa e liquidata in base alla inabilita complessiva risultante da due infortuni succedutisi nel tempo, con le modalita ed entro i limiti previsti dall'art. 52 del regolamento approvato il 25 gennaio 1937, n. 200.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 21, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST., Legge 15/12/1936 num. 2276 art. 11, Legge 25/01/1937 num. 200 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)