diritto.io

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Testo vigente

Art. 11

1. Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corredata da certificato medico.

2. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

3. Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

4. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

5. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente decreto, deve nel termine di due giorni dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni.

6. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante all'istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

7. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 12

1. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli articoli 21 e 22, il datore di lavoro e' obbligato a dare all'istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle mercedi che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui e avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

2. I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.

3. Gli incaricati dell'istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille, salvo che non si tratti di reato piu' grave.

Art. 13

1. I datori di lavoro che non adempiono l'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi degli articoli precedenti, sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecento quando le persone da essi dipendenti, comprese nello obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire duemila quando i dipendenti sono piu' di dieci e non piu' di cento, e sino a lire diecimila quando i dipendenti sono piu' di cento.

2. Indipendentemente dal procedimento penale i datori di lavoro sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo dall'inizio dei lavori fino alla data di presentazione della denuncia.

3. I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle mercedi o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premio' o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sulla ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

4. I datori di lavoro che omettono le denuncie di modificazione di estensione e di natura del rischio gia' coperto da assicurazione, a norma del secondo comma dell'art. 8, e alle prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle mercedi loro corrisposte o dovute, in modo da determinare la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e cio' con effetto dalla data di inizio della inadempienza.

Art. 14

1. I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza preveduta nell'articolo precedente, incorrono nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dai comma medesimi, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle indennita' liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti ai quali le inadempienze si riferiscono. Ai fini delle disposizioni del presente comma si considerano come indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alla tabella di cui all'art. 49.

Art. 15

1. Su ricorso del datore di lavoro il Comitato esecutivo dello Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro od i competenti organi degli altri istituti assicuratori, valutate le circostanze del caso, possono ridurre le somme dovute all'Istituto assicuratore a titolo di penale ai termini dei precedenti articoli.

Art. 16

1. I crediti dell'istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione, e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli articoli 13 e 14, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dello art. 67, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore dello stesso grado rispetto ai crediti dello Stato, di cui all'art. 1957 del codice civile e all'art. 773 del codice di commercio, ai quali sono tuttavia posposti.

2. I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro associati alle Casse di cui al n. 1 dell'art. 48 sono privilegiati sulle navi, sul nolo del viaggio durante il quale e' sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado secondo stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, concernente modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1928, n. 3055, e 17 dicembre 1931, n. 1600. Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

3. I datori di lavoro appartenenti alle sezioni di categoria previste dal R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e quelli associati alle Casse di cui all'art. 48, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dal presente decreto nei confronti delle rispettive sezioni di categoria o Casse.

Art. 17

1. Le somme dovute per i crediti di cui al precedente articolo sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto sara' stabilito con le norme di attuazione del presente decreto. Con le stesse norme di attuazione sara' provveduto a regolare l'accertamento dei crediti e la formazione dei ruoli di esazione.

2. I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato corporativo della circoscrizione dove si svolge il lavoro, ed in seconda istanza del Ministero delle corporazioni.

3. I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro trenta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro trenta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato corporativo.

4. Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo: tuttavia l'Ispettorato corporativo e il Ministero delle corporazioni in sede di esame del ricorso possono sospendere l'esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

5. L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria non puo' proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa e siano state corrisposte le somme inscritte a ruolo salvo che vi sia stata esecuzione e questa sia rimasta infruttuosa. L'autorita' giudiziaria disponendo il rimborso di quanto sia stato corrisposto dal datore di lavoro o di parte di tale importo condannera' l'istituto assicuratore agli interessi nella misura del saggio legale in materia civile a decorrere dalla domanda giudiziale.19

6. Riguardo l'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei comma quinto e settimo dell'art. 9.

Titolo III. Le persone assicurate.

Art. 18

1. Sono compresi nell'assicurazione:

  1. 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

  2. 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

  3. 3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;

  4. 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

  5. 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

  6. 6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

  7. 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

  8. 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;

  9. 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse.

2. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1.259.

3. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto.

4. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Art. 19

1. Le persone indicate nel quarto comma dell'art. 18 hanno diritto alle prestazioni stabilite nel titolo IV anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolati o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreche' nel viaggio di andata o di ritorno essi non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Art. 20

1. L'assicurato e' obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatta la denuncia ai termini dell'art. 11, non e' corrisposta l'indennita' per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell'infortunio.

2. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

Titolo IV. Le prestazioni dell'assicurazione.

Art. 21

1. Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

  1. 1° un'indennita' giornaliera per la inabilita' temporanea;

  2. 2° una rendita per la inabilita' permanente;

  3. 3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;6

  4. 4° le cure mediellee chirurgiche;

  5. 5° la fornitura degli apparecchi di protesi.

Art. 22

1. Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dello istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel titolo II.

Art. 23

1. A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio e fino a quando dura la inabilita' assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro e' corrisposta all'infortunato stesso una indennita' giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.13

2. Per le malattie professionali l'indennita' decorre dal quarto giorno successivo a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilita' assoluta al lavoro.

3. Ove la durata dell'inabilita', di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42.

4. Le indennita' per inabilita' temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

5. Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennita' per inabilita', temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore e con le norme e nella misura stabilite dal regolamento.

6. Per gli addetti albi navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato, fermi restando gli obblighi derivanti al dature di lavoro da disposizioni di legge o di contratto.

Art. 24

1. Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilitata permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza, di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

2. Quando sia, accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una, inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione e' calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

  1. 1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dall'allegata, tabella dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

  2. 2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita';

  3. 3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.20

3. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

4. Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilita' permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma, dell'articolo 30 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

5. Nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dallo istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti.

6. Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato con alla attitudine al lavoro normale, tua a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio.

7. Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di vari ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.

8. Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'articolo 27.

9. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo. Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilita' permanente parziale.

10. In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 25

1. La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su richiesta del titolare della rendita e dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo precedente.

2. Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del comma precedente dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

3. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione puo' aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

4. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione puo' aver luogo solo due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Art. 26

1. Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento della indennita' per la inabilita', temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 34.

2. Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile e' dovuta la rendita di inabilita' nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa la operabilita', la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dell'art. 33.

Art. 27

1. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

  1. 1) Il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una somma pari a tre annualita' di rendita.
    Se il superstite e' il marito, la rendita e' corrisposta solo nel caso che la sua attitudine ai lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.
    Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

  2. 2) Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' corrisposta, ai figlio inabile finche' dura l'inabilita';13

  3. 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

  4. 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 3) e 2) il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.20 La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intero retribuzione calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.13 Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorche' abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1, o in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potra' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenute spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'importo dell'assegno e' di:

    1. a) lire duecentocinquantantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;

    2. b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

    3. c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

    4. d) lire centoquarantamila negli altri casi.
      Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

2. Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

3. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto.10

4. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita' di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente.13

5. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolari mente affidati.

Art. 27-bis

1. La rendita alla vedova, nei casi dell'art. 27, non puo' essere inferiore a lire milleduecento annue ed a lire millecinquecento annue se, al momento della morte, del coniuge in conseguenza dell'infortunaio, la vedova abbia superato il sessantesimo anno di eta' o sia inabile al lavoro e non abbia figli ne' goda di al tre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.

2. La rendita a ciascun figlio, nel caso del n. 2 dell'art. 27, non puo' essere inferiore a lire settecentoventi e a lire milleduecento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. La rendita agli ascendenti, nel caso del n. 3 dell'art. 27, non puo' essere inferiore a lire milleduecento annue, quando si tratti di genitori e quando al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio, costoro abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o siano inabili permanentemente al lavoro e non abbiano altri figli ne' godano di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici e la rendita non puo' tessere inferiore a lire millecinquecento annuo se al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio sia superstite soltanto uno dei genitori.

3. La rendita minima, di cui al 1° e 3° comma, nel caso in cui la vedova o l'ascendente goda di altra rendita o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, viene corrisposta fino a concorrenza di lire millecinquecento.

4. Al fine di raggiungere i minimi di rendita stabiliti nel presente articolo, la rendita complessiva puo' superare anche l'intero retribuzione, a deroga di quanto disposto nell'art 27.139

Art. 28

1. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.22

Art. 29

1. In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga Fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia del cadavere nel minor tempo possibile. Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

Art. 30

1. Nel caso in cui una nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'art. 633 del codice di commercio e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 27 possono ottenere la liquidazione della indennita' assicurata per il caso di morte.

2. Il termine di un anno fissato nell'art. 67 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennita' decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

3. Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'istituto assicuratore cessera' il pagamento della rendita gia' liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio saranno regolati i rapporti fra l'istituto assicuratore, coloro che hanno riscosse le rate di rendita e colui che si credeva perduto.