Sez. L, Sentenza n. 4942 del 06/05/1995 (Rv. 492139 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Giovani medici non iscritti negli elenchi regionali ed abilitati all'associazione con medici titolari di un numero di scelte superiori ai massimali - Diritto all'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale e all'indennità di concorso nelle spese di produzione del reddito - Insussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
I "giovani medici" non iscritti negli elenchi regionali del servizio sanitario nazionale ed abilitati all'associazione con i medici convenzionati per la medicina generale, titolari di un numero di scelte superiori ai massimali, in forza del regolamento della Regione Campania n. 51 del 1983, non hanno diritto all'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale e all'indennità di concorso nelle spese di produzione del reddito (salva la prevista erogazione di somme integrative di tali emolumenti), perché la corresponsione di tali indennità è esclusa nei loro confronti dal regolamento regionale su cui si fondano gli specifici rapporti e, in genere, nei confronti dei medici associati, dall'art. 34 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882.
Riferimenti normativi: DPR 16/10/1984 num. 882 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)