Sez. L, Sentenza n. 152 del 05/01/1995 (Rv. 489565 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici associati a quelli titolari di un numero di scelte superiore al massimale - Diritto al concorso nelle spese di produzione del reddito ed alla indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale - Insussistenza - Illegittimità della disciplina "ex" D.P.R. 16 ottobre 1984 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
I medici associati a quelli titolari di un numero di scelte superiore al massimale non hanno diritto (a differenza dei medici associati) al concorso nelle spese di produzione del reddito ed alla indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, di cui all'art. 34 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. 16 ottobre 1984, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nonché del precedente accordo come modificato dal protocollo integrativo, reso esecutivo con D.P.R. 13 agosto 1981, essendo stata per essi prevista solo l'erogazione delle somme integrative di tali emolumenti; mentre resta escluso - in considerazione della "ratio" degli stessi emolumenti, la quale non ricorre per gli associati - che tale interpretazione della disciplina regolamentare (della quale, per la sua natura di normativa secondaria non avente forza di legge, non è prospettabile questione di legittimità costituzionale davanti al giudice delle leggi) renda la stessa disciplina illegittima per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 134, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/08/1981 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 882 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)