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Sez. U, Sentenza n. 12595 del 20/12/1993 (Rv. 484793 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Indennità di rischio e di avviamento professionale e concorso nelle spese di produzione del reddito - Diritto dei medici associati nella stessa misura stabilita per i medici associanti - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484793-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

Ai sensi dell'art. 34 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882, i medici associati a quelli convenzionati titolari di un numero di scelte superiore al massimale non hanno diritto al concorso nelle spese di produzione del reddito ed all'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale nella stessa misura stabilita per i medici associanti, essendo stata per essi eccezionalmente prevista soltanto l'erogazione delle somme integrative di tali emolumenti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 46, DPR 16/10/1984 num. 882 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)